Art. 2.
(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita).

      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati».